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R.D. 18/11/1923 n. 2440Art. 76. Le funzioni d'ordinatore di spese e di ordinatore di pagamenti per conto dello Stato e quelle di agente per l'esecuzione del servizio al quale le spese o i pagamenti si riferiscono sono incompatibili con le altre di ricevitore, di pagatore o di magazziniere, eccetto il caso di spese pagate su crediti aperti ai sensi degli articoli 56 e 57 del presente decreto. CAPITOLO VI RENDIMENTO DI CONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO. Art. 77. Al termine dell'anno finanziario ciascun ministero, per cura del capo della ragioneria, compila il conto consuntivo del bilancio ed il conto patrimoniale, relativi alla propria amministrazione. Questi conti sono trasmessi alla ragioneria generale non più tardi del giorno 30 ottobre successivo al termine dell'anno finanziario, e non più tardi del 25 del susseguente mese di novembre, il ministro delle finanze, per cura del ragioniere generale, trasmette alla corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto. Art. 78. Il rendiconto generale dello Stato e diviso in due parti. La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo e comprende: a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da ri scuotere; b) le spese di competenza dell'anno accertate, pagate o rimaste da pagare; c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bi lancio complessivamente in conto competenza e in conto residui; e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo. La seconda parte riguarda il conto generale a valore del patrimonio dello Stato, con le variazioni che hanno subito: a) le attività e passività finanziarie proprie del conto del tesoro; b) i beni mobili ed immobili, i crediti, i titoli di credito, i beni di natura indu striale e le altre attività disponibili; c) i materiali militari, i beni destinati ai servizi dello Stato, il materiale artisti co e scientifico e le altre attività non disponibili; d) le passività consolidate e le passività diverse. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale ed essere corredato dei conti speciali dimostrativi dei risultati dei singoli servizi. Art. 79. La corte dei conti, parificato il rendiconto generale, ne fa relazione motivata e la trasmette al ministro delle finanze, affinché questi possa presentarla al parlamento. Art. 80. Entro il mese di febbraio il ministro delle finanze fa l'esposizione finanziaria. Capitolo vii. Della responsabilità dei pubblici funzionari. Art. 81. I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre pagamenti, i capi delle ragionerie delle amministrazioni centrali e i funzionari favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere dei danni che derivino alla amministrazione per loro colpa o negligenza o per l'inosservanza degli obblighi loro demandati nello esercizio delle funzioni ad essi attribuite. La responsabilità dei funzionari predetti non cessa per effetto della registrazione o dell'applicazione del visto da parte della corte dei conti sugli atti d'impegno e sui titoli di spesa. Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente responsabili del- l'esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori. Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell'ordine giudiziario, e specialmente quelli a cui è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini debbono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato. Art. 82. L'impiegato che, per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo. Quando l'azione od omissione è dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle attribuzioni e dei do- veri del suo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire. Art. 83. I funzionari di cui ai precedenti articoli 81 e 82 sono sottoposti alla giurisdizione della corte dei conti la quale, valutate le singole responsabilità può porre a carico dei responsabili tutti o parte del danno accertato o del valore perduto. I direttori generali e i capi di servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità, a norma dei precedenti articoli 81 e 82, debbono farne denunzia al procuratore generale presso la corte dei conti. Quando nel giudizio di responsabilità la corte dei conti accerti che fu omessa denunzia, a carico di personale dipendente, per dolo o colpa grave, può condannare al risarcimento, oltre che gli autori del danno, anche coloro che omisero la denunzia. Art. 84. La corte dei conti, quando riconosca la regolarità dei conti degli agenti di cui all'art. 74 del presente decreto, ha facoltà di dichiarare il discarico degli agenti stessi senza procedere a giudizio. Quando i conti siano fatti compilare d'ufficio dall'amministrazione, la corte procede alla revisione giudiziaria dei medesimi ritenendoli come presentati dai contabili, semprechè questi, invitati legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non lo abbiano fatto nel termine prefisso. Art. 85. Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'erario per fatto o per omissione, imputabile a colpa o negligenza dei contabili o di coloro di cui negli articoli 74 e 81, quarto comma, la corte dei conti può pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fidejussori anche prima del giudizio del conto. Art. 86. I funzionari amministrativi ed i capi delle ragionerie, presunti responsabili di assunzione o di notazione d'impegni in eccedenza al fondo autorizzato senza che ne sia derivato danno all'amministrazione sono sottoposti, per iniziativa del ministro competente o di quello delle finanze, a giudizio disciplinare ai sensi della legge, testo unico, 22 novembre 1908 n. 693. Quando dal giudizio risulti accertata la responsabilità, è applicata al funzionario una pena pecuniaria da scontare sullo stipendio, in misura non superiore al quinto dello stipendio mensile e per non più di sei mesi. I ministri, prima di far luogo all'applicazione della pena, possono, ove lo ritengano opportuno, chiedere anche il parere della corte dei conti. DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 87. Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, fatta eccezione per gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 i quali avranno applicazione a decorrere dal 1 luglio 1924. Con le stesse date cessano di aver vigore le corrispondenti disposizioni della legge, testo unico, 17 febbraio 1884 n. 2016, e successive leggi generali che le hanno modificate. Restano ferme le disposizioni di leggi speciali che conferiscano alle amministrazioni facoltà più ampie di quelle consentite dal presente decreto. Art. 88. Il governo del re, sentito il parere del consiglio di Stato e della corte dei conti, modificherà le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, con facoltà di emanare ogni altra disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione. DISPOSIZIONI TRANSITORIE. Art. 89. Le norme riferentisi alla revisione dei rendiconti, stabilite col precedente art. 60 si applicano anche a quelli già resi e da rendere per fondi concessi con mandati di anticipazione o a disposizione sino al 30 giugno 1924 ed alle contabilità relative alle gestioni fuori bilancio. Quando ricorrano circostanze di forza maggiore determinate dalla guerra, rimesso alla corte dei conti l'apprezzamento delle circostanze medesime ai fini delle giustificazioni dei rendiconti. Art. 90. Le singole amministrazioni potranno disporre, anche prima che sia pronunciato il discarico dell'agente, a norma del precedente art. 84, lo svincolo delle cauzioni già prestate e non più richieste ai sensi del primo comma dell'art. 73, quando non vi siano motivi di eccezione sulla regolarità delle gestioni. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a R oma, addì 18 novembre 1923 VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Dè Stefani. Visto, Il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla corte dei conti, addì 20 novembre 1923. Atti del governo, registro 218, foglio 161. - Granata. |
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